Il Decreto sulla Libertà religiosa
(Dignitatis humanae, 7 dicembre 1965) è in contraddizione con la
Tradizione apostolica e il Magistero costante della Chiesa riassunte nel Diritto
Pubblico Ecclesiastico.
● Si veda S. Gregorio Nazianzeno (+ 390), Hom.
XVII; S. Giovanni Crisostomo
(+ 407),Hom. XV super
IIam Cor.; S. Ambrogio (+
397), Sermo conta Auxentium; S.
Agostino (+ 430), De civitate Dei (V, IX, t. XLI, col. 151 ss.);
S. Gelasio I (+ 496), Epist. ad
Imperat. Anastasium I; S. Leone Magno
(+ 461), Epist. CLVI, 3;S. Gregorio Magno (+ 604), Regesta,
n. 1819; S. Isidoro Da Siviglia
(+ 636), Sent., III, 51; S.
Nicola I, Epistul. Proposueramus quidam (865); S. Gregorio VII (+ 1085), Dictatus
Papae (1075), I epistola a Ermanno Vescovo di Metz (25 agosto 1076),
II epistola a Ermanno (15 marzo 1081); Urbano II (+ 1099), Epist. ad
Alphonsum VI regem; S. Bernardo Di
Chiaravalle (+ 1173), Epistola a papa Eugenio III sulledue
spade; Innocenzo III (+ 1216),Sicut universitatis conditor (1198), Venerabilem fratrem (1202),
Novit ille (1204); Innocenzo
IV (+ 1254), Aeger cui levia (1245); S. Tommaso D’Aquino (+ 12074), In
IVum Sent., dist. XXXVII, ad 4; Quaest. quodlib., XII, a. 19;
S. Th., II-II, q. 40, a. 6, ad 3; Quodlib. XII, q.
XII, a. 19, ad 2; Bonifacio VIII
(+ 1303), Bolla Unam sanctam (1302); Cajetanus (+ 1534), De comparata
auctoritate Papae et Concilii, tratt. II, pars II, cap. XIII; S. Roberto Bellarmino (+ 1621), De
controversiis; F. Suarez (+ 1617),
Defensio Fidei catholicae;.Gregorio XVI, Mirari vos (1832);
Pio IX, Quanta cura e
Syllabus (1864);Leone
XIII, Immortale Dei (1885), Libertas (1888); S. Pio X, Vehementer (1906);
Pio XI, Ubi arcano (1921),
Quas primas (1925), Pio XII,
Discorso ai Giuristi Cattolici Italiani, 6 dicembre 1953.
● La dottrina cattolica è sempre
stata quella della subordinazione dello Stato alla Chiesa, come del corpo
all’anima. Essa ha conosciuto delle sfumature accidentali: potere diretto in
spiritualibus e indiretto in temporalibus ratione peccati oppure
potere diretto anche in temporalibus, ma non esercitato e dato al
Principe temporale dal Pontefice romano (plenitudo potestatis). Mai dal
313 nessun Papa, Padre ecclesiastico, Dottore della Chiesa, teologo o canonista
ricevuto nella Chiesa ha insegnato la separazione tra Stato e Chiesa, che è
sempre stata condannata.
● Ora la Dignitatis
humanae (d’ora in poi DH) insegna pastoralmente che l’uomo ha
“diritto alla libertà religiosa […] privatamente [e fin qui nulla
da obiettare, si tratta del ‘foro interno’ che riguarda solo l’uomo e Dio e non
lo Stato] e in pubblico sia da solo sia associato ad altri [e qui casca
l’asino, infatti in ‘foro esterno’ non si ha il diritto di professare l’errore,
si può parlare solo di tolleranza mai di diritto]. […]. È necessario che a
tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto il
diritto alla libertà in materia religiosa. […] Libertà religiosa che deve
essere riconosciuta come un diritto a tutti gli uomini e a tutte le comunità e
che deve essere sancita nell’ordinamento giuridico [ecco la rottura totale
con il ‘Diritto Pubblico Ecclesiastico’ da papa Gelasio sino a Pio XII]”.
(DH, n. 2, 3, 6 e 13).
● All’obiezione secondo cui
DH ha voluto impegnare l’infallibilità poiché ha dichiarato che: «il
diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della
persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio
rivelata sia tramite la ragione» (n. 2). Si risponde che il decreto
DHnon ha voluto definire che la libertà religiosa fondata sulla
dignità della persona umana è verità rivelata e non ha voluto obbligare a
crederla come condizione per salvarsi, ma ha solo dichiarato pastoralmente
un “diritto alla libertà religiosa in ‘foro esterno’ e pubblicamente” - peraltro
inesistente secondo la Tradizione apostolica, la quale parla solo di ‘foro
interno’ e in privato - “fondato su una dignità personale”, che è un’espressione
filosoficamente inesatta, in quanto non è il soggetto ad essere degno o
valoroso, ma è la natura in cui il soggetto sussiste, che conferisce ad essa
maggiore o minore dignità. Per cui DH avrebbe dovuto parlare di dignità
della natura umana e non della persona. DH equivoca tra ‘foro interno’ e
‘foro esterno’, tra natura e persona, poiché essendo insegnamento pastorale e
a-dogmatico ha rinunciato al lessico della filosofia e teologia scolastica e
specificatamente tomistica e si è servita di espressioni inesatte e “poetiche”
più che teologico-filosofiche.
● Pio IX nella Quanta
cura (8 dicembre 1864) ha definito esplicitamente che la libertà religiosa
in foro esterno “è contraria alla dottrina della S. Scrittura, della Chiesa e
dei Santi padri ecclesiastici” e che “lo Stato ha il dovere di reprimere i
violatori della Religione cattolica con pene specifiche”.
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